In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, gli apprendisti operai possono beneficiare del trattamento di cassa integrazione guadagni (CIG Ordinaria).
L’integrazione va anticipata all’apprendista dall’impresa, che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa Edile.
In busta paga l’integrazione da liquidare all’apprendista va assoggettata a imponibilità previdenziale e fiscale.
La prestazione compete agli apprendisti solo in caso di perdita di un’intera giornata di lavoro (8 ore lavorative) e può essere erogata per un massimo di 150 ore l’anno.
L'integrazione è pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista nei limiti dei massimali di legge.
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MASSIMALI INPS 2010
Massimale mensile: € 1.931,86
Integrazione rimborsabile A: € 1.071,55 lordi
Integrazione rimborsabile B: € 1.287,90 lordi
MASSIMALI INPS 2009
Massimale mensile: € 1.917,48
Integrazione rimborsabile A: € 1.063,57 lordi
Integrazione rimborsabile B: € 1.278,31 lordi |