Gli accordi nazionali del 29 gennaio 2002, del 24 aprile 2002 e del 10 settembre 2003 prevedono che le agenzie di lavoro temporaneo che somministrano operai edili si iscrivano alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori ed effettuino i versamenti alla Cassa comprensivi di una maggiorazione relativa a:
- formazione professionale,
- fondo per la gestione di eventi meteorologici.
Il fondo per la gestione di eventi meteorologici è finalizzata alla copertura di eventuali interruzioni di lavoro infrasettimanali, causate da eventi meteorologici per i quali l’impresa utilizzatrice abbia richiesto la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (CIG).