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Gli accordi nazionali del 29 gennaio 2002, del 24 aprile 2002 e del 10 settembre 2003 prevedono che le agenzie di lavoro temporaneo che somministrano operai edili si iscrivano alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori ed effettuino i versamenti alla Cassa comprensivi di una maggiorazione relativa a:

  • formazione professionale,
  • fondo per la gestione di eventi meteorologici.

Il fondo per la gestione di eventi meteorologici è finalizzata alla copertura di eventuali interruzioni di lavoro infrasettimanali, causate da eventi meteorologici per i quali l’impresa utilizzatrice abbia richiesto la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).


In caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

Accordo 10/09/2013 – art. 2 – comma f.


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