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MAGGIORAZIONI E CONTRIBUTI CASSA EDILE |

CONTRIBUTI SANEDIL | CONTRIBUTI PREVEDI

A) Assoggettamento previdenziale
1. MAGGIORAZIONI CASSA EDILE
La MAGGIORAZIONE CASSA EDILE (18,50%) e il TRATTAMENTO PER RIPOSI ANNUI (4,95%) vanno assoggettati a contribuzione previdenziale per il loro intero ammontare.
2. CONTRIBUTI CASSA EDILE
I CONTRIBUTI a carico OPERAIO e a carico DITTA devono essere assoggettate a contribuzione previdenziale nella misura del 15% del loro ammontare, con l’esclusione della quota del Fondo Mutualizzazione Prevedi (quota a carico ditta), delle quote di adesione contrattuale (quote a carico sia dell’operaio che della ditta) e degli eventuali contributi associativi a carico ditta (es.: adesione all’ANCE). Il protocollo 10/09/2003 firmato da ANCE e sindacati riporta al punto “f” relativo alla “Previdenza Complementare” che la quota del Fondo Mutualizzazione Prevedi “non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge”.
Fonti normative
D.L. 24/04/90 n° 82
Circolare INPS 05/06/1990
Protocollo firmato da ANCE e sindacati il 10/09/2003

B) Assoggettamento fiscale
1. MAGGIORAZIONI CASSA EDILE
La MAGGIORAZIONE CASSA EDILE (18,50%) e il TRATTAMENTO PER RIPOSI ANNUI (4,95%) vanno assoggettati a ritenuta fiscale per il loro intero ammontare.
2. CONTRIBUTI CASSA EDILE
Fino al 31/12/2020 era soggetta a imponibilità fiscale la quota di contributi a carico del datore di lavoro destinata a finanziare le prestazioni assistenziali e, dal 1° gennaio 2012, anche le prestazioni sanitarie (comunicazioni CNCE n. 483 del 13/01/2012).
Dal 2021 l’imponibilità fiscale di queste quote è stata abolita, in quanto i contributi assistenziali versati dall’impresa alla Cassa Edile non sono riferibili al singolo lavoratore (circolare CNCE del 18/05/2021).

 

NORMATIVA

CONTRIBUTI CASSA EDILE

CONTRIBUTI SANEDIL

Il Fondo SANEDIL ha ottenuto in data 23 ottobre 2021 la certificazione dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi sanitari del Ministero della Salute:
Protocollo n. 0021502-23/10/2021-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P

CONTRIBUTI PREVEDI

Ai fini previdenziali: sulle quote contrattuali e i contributi PREVEDI l’impresa deve applicare il contributo INPS di solidarietà del 10%.

Ai fini fiscali: i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito complessivo fino a un massimo di € 5.164.57.

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