Trasferta / Distacco temporaneo
Trasferta
Imprese che lavorano in provincia di Brescia e chiedono l’accentramento contributivo presso la Cassa Edile di provenienza.
MODULISTICA
Distacco temporaneo
A – Imprese italiane che lavorano nella Comunità Europea
Le imprese italiane che distaccano manodopera all’estero devono adeguarsi alla normativa in vigore nello stato estero dove lavorano.
Possono restare iscritte alla Cassa Edile italiana le imprese che distaccano operai in una nazione della Comunità Europea convenzionata con la CNCE.
Attualmente le nazioni convenzionate sono:
- Austria,
- Francia,
- Germania,
- San Marino.
In questo caso, l’impresa deve inviare alla propria Cassa Edile il modulo di esonero e l’elenco dei lavoratori distaccati. La Cassa Edile li inoltrerà alla CNCE, che li inoltrerà a sua volta all’ente competente della nazione convenzionata.
MODULISTICA
(these forms are provided only for Italian firms working abroad):
AUSTRIA
FRANCIA
GERMANIA
SAN MARINO
NORMATIVA
B – Imprese della Comunità Europea che lavorano in Italia
Nell’ipotesi di distacco temporaneo di manodopera nell’ambito della Comunità Europea, il principio di territorialità può essere derogato per un massimo di 24 mesi: in questo caso i lavoratori distaccati possono restare iscritti agli Enti Previdenziali del Paese di provenienza (permanenza del regime assicurativo del Paese di origine).
Sussiste, però, l‘obbligo di iscrizione alla Cassa Edile italiana competente per territorio (cioè la Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori), con l’eccezione delle imprese provenienti da Stati europei convenzionati con la CNCE.
Attualmente le nazioni convenzionate con la CNCE sono: AUSTRIA, FRANCIA, GERMANIA, SAN MARINO.
Dietro richiesta dell’impresa o del lavoratore, in caso di distacco temporaneo le autorità previdenziali estere rilasciano un formulario relativo alla sicurezza sociale (Circolare INPS 99 del 21 luglio 2010).
Se la Cassa Edile riscontrerà eventuali anomalie, le segnalerà alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).