Nell’arco dell’anno solare, l’operaio ha diritto a 160 ore di “FERIE”. Due settimane di ferie vanno godute nell’anno di maturazione. Le rimanenti ore maturate, che non vengono godute nell’anno di maturazione, devono essere usufruite nei 18 mesi successivi (quindi entro il 30 giugno di due anni dopo).
Le ore di ferie, insieme alla tredicesima, non vengono pagate direttamente dall’impresa in busta paga, ma dalla Cassa Edile a scadenze fisse:
- luglio – periodo: da ottobre dell’anno precedente a marzo dell’anno in corso;
- metà dicembre – periodo: da aprile a settembre dell’anno in corso.
Per questi pagamenti, la Cassa Edile non emette nessuna Certificazione Unica (CU), in quanto gli importi sono già tassati in busta paga dalla ditta.
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Nell’arco dell’anno solare, l’operaio ha diritto a 88 ore di “Riposi annui” (permessi retribuiti).
Le ore maturate che non vengono godute nell’anno, possono essere usufruite nei 6 mesi successivi (quindi entro il 30 giugno dell’anno successivo).
Le ore di riposi annui vengono pagate mensilmente dall’impresa, indipendentemente dall’utilizzo effettivo dei riposi.
Di conseguenza, nel mese in cui il lavoratore usufruisce dei riposi annui, non avrà in busta il pagamento di quelle ore, in quanto sono già state liquidate anticipatamente dall’impresa nei mesi precedenti.
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L’EVR è un premio previsto dal Contratto collettivo nazionale (CCNL)
che tiene conto dei risultati conseguiti dal settore edile del territorio di Brescia e provincia
in termini di:
- produttività
- qualità
- competitività.
L’EVR viene calcolato dalla ditta, inserito in busta paga,
tassato e poi accantonato alla Cassa Edile.
In concomitanza dell’erogazione di ferie e tredicesima (GNF),
la Cassa Edile paga all’operaio l’importo netto dell’EVR.
L’erogazione dell’EVR, come del GNF, non dà origine alla CU della Cassa Edile (certificazione unica per la dichiarazione dei redditi), in quanto tassato in busta paga dalla ditta.
