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Nell’arco dell’anno solare, l’operaio ha diritto a 160 ore di “Ferie”.

Le ore maturate che non vengono godute nell’anno, possono essere godute nei 18 mesi successivi (quindi entro il 30 giugno di due anni dopo).

Le ore di ferie non vengono pagate direttamente dall’impresa in busta paga, ma dalla Cassa Edile a scadenze fisse:

  • fine luglio / primi giorni di agosto – periodo: da ottobre dell’anno precedente a marzo dell’anno in corso;
  • metà dicembre – periodo: da aprile a settembre dell’anno in corso.

Per questi pagamenti, la Cassa Edile non emette nessuna Certificazione Unica (CU), in quanto gli importi sono già tassati in busta paga dalla ditta.

Vedi GNF

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