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Congruità della manodopera: procedura di Alert in vigore dal 1° marzo 2023

Il Verbale di accordo nazionale del 7 dicembre 2022, con riferimento alle procedure di verifica della congruità della manodopera, ha stabilito, tra gli altri aspetti, quanto segue:

a. Manodopera dei Lavoratori autonomi: deve essere valorizzata secondo la retribuzione oraria dell’operaio di III livello (operaio specializzato) del CCNL Artigianato Edile, pari a € 11,88, per un massimo di 173 ore mensili;

b. Manodopera dei Titolari/Soci di Impresa artigiana: deve essere valorizzata secondo la retribuzione oraria dell’operaio di V livello del CCNL Artigianato Edile, pari a € 13,27, per un massimo di 173 ore mensili;

c. La manodopera del Lavoratore autonomo e del Titolare/Socio di Impresa artigiana senza dipendenti deve essere inserita nel cantiere attraverso il sistema CNCE_Edilconnect (previa registrazione); ove fosse invece presentata documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile, la stessa deve contenere specificatamente l’indicazione dell’importo di manodopera;

d. A decorrere dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alle condizioni previste dalla procedura di alert:

  • Durante la compilazione del cantiere:

a. è obbligatoria la compilazione dei campi: “indirizzo email/PEC impresa affidataria” (per tutti i cantieri) e “indirizzo email/PEC committente” (solo nel caso di Lavoro Pubblico o di cantiere inserito da un subappaltatore);

b. per i cantieri inseriti da un subappaltatore, nella sezione “Committente” deve essere indicata l’impresa affidataria; pertanto, nell’ipotesi in cui l’impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, il sistema invia una Pec a quest’ultima invitandola ad adempiere all’inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti;

c.al termine dell’inserimento di ogni cantiere, il sistema riporta una dicitura finalizzata a informare che in caso di mancata richiesta dell’attestazione di congruità come richiesto dal DM n. 143/2021 la Cassa Edile agirà, in qualità di delegata, per l’effettuazione della richiesta e della verifica di congruità;

  • A seguito dell’invio della DNL alla Cassa competente, il sistema invia una pec all’impresa affidataria e al committente, informandoli che, ai sensi del DM n. 143/21, l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell’impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente;
  • Ogni 3 del mese, il sistema invia il riepilogo all’impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell’andamento della congruità (procedura già in vigore);
  • Per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, 20 gg prima della fine dei lavori il sistema invia una Pec all’impresa affidataria e al committente con la quale si informa che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento dello stato finale;
  • Successivamente alla chiusura del cantiere si potranno verificare due casi:

CASO 1: il cantiere risulta avere raggiunto la manodopera attesa – cantiere congruo: Il sistema CNCE_EdilConnect invia una PEC per invitare l’impresa o il committente a chiedere l’attestazione o a scaricarla direttamente dal portale con il “codice di autorizzazione” riportato all’interno della PEC.

CASO 2: il cantiere non risulta avere raggiunto la manodopera attesa – cantiere non congruo (in vigore solo per i cantieri con DNL successiva al 1° marzo 2023) Il giorno 5 del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere, il sistema – tramite PEC – invia all’impresa il “piano di regolarizzazione” invitandola a regolarizzare come indicato nel piano stesso, oppure ad accedere a CNCE_EdilConnect per modificarlo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per i cantieri pubblici, copia della PEC viene inviata anche al committente, priva della sezione relativa alla regolarizzazione.
Se l’impresa non regolarizza entro 15 giorni, la Cassa Edile procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI e tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

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