Nell’arco dell’anno solare, l’operaio ha diritto a 160 ore di “FERIE”. Due settimane di ferie vanno godute nell’anno di maturazione. Le rimanenti ore maturate, che non vengono godute nell’anno di maturazione, devono essere usufruite nei 18 mesi successivi (quindi entro il 30 giugno di due anni dopo).
Le ore di ferie non vengono pagate direttamente dall’impresa in busta paga, ma dalla Cassa Edile a scadenze fisse:
- luglio – periodo: da ottobre dell’anno precedente a marzo dell’anno in corso;
- metà dicembre – periodo: da aprile a settembre dell’anno in corso.
Per questi pagamenti, la Cassa Edile non emette nessuna Certificazione Unica (CU), in quanto gli importi sono già tassati in busta paga dalla ditta.
