MAGGIORAZIONI / ACCANTONAMENTI / INTEGRAZIONI MAL. INF. / PREVEDI
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La MAGGIORAZIONE CASSA EDILE (a carico ditta) va sommata alla retribuzione dell’operaio e concorre a formare l’imponibile socio-previdenziale e l’imponibile fiscale della busta paga.
Non tutta la maggiorazione va versata alla Cassa Edile: dal netto della busta deve essere detratto solo l’ACCANTONAMENTO.
La rimanenza resta in busta paga al dipendente.
Gli accantonamenti trattenuti in busta paga costituiscono un salario differito che copre le ferie e la tredicesima degli operai (GNF).
Questi accantonamenti vanno versati mensilmente dalle imprese alla Cassa Edile.
La somma degli accantonamenti viene poi erogata agli operai dalla Cassa Edile di Brescia tramite bonifico (bancario o postale) oppure bonifico domiciliato presso le Poste Italiane.
Nell’arco dell’anno la Cassa Edile di Brescia effettua due erogazioni relative agli accantonamenti: una nel mese di luglio, l’altra nel mese di dicembre.
L’EROGAZIONE DI LUGLIO è la somma delle quote accantonate dal 1° ottobre dell’anno precedente al 31 marzo dell’anno in corso.
L’EROGAZIONE DI DICEMBRE è la somma delle quote accantonate dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno in corso.
INTEGRAZIONI DI MALATTIE E INFORTUNI
Le imprese devono retribuire in busta paga agli operai ammalati o infortunati il trattamento economico integrativo, assoggettandolo ai contributi assicurativi e previdenziali, oltre che alle ritenute fiscali di legge.
Le imprese possono poi chiedere alla Cassa Edile il rimborso del trattamento economico integrativo per la parte di competenza della Cassa Edile.